Nel periodo considerato, la produzione normativa dell’Unione europea in materia di imprese e consumatori può essere suddivisa in due sottoinsiemi. Da un lato l’adozione di provvedimenti concernenti le denominazioni tipiche: trattasi di misure di dettaglio, benché, come si intuisce, assai importanti sotto numerosi profili. Anzitutto, tali misure incidono sull’andamento del mercato, poiché contribuiscono a determinare il regime dei prezzi e le condizioni di vendita di determinati prodotti; non soltanto dunque, com’è naturale, per le aziende direttamente coinvolte, ma pure per la platea di potenziali consumatori e per le altre aziende concorrenti. Inoltre, tali misure rilevano sotto il profilo pubblicistico della tutela di specialità locali, che si traducono in strutture sociali produttive e il più delle volte virtuose, cui i decisori pubblici locali e nazionali – nonché le istituzioni comunitarie – non possono che prestare la dovuta attenzione.
D’altro canto, il secondo sottoinsieme di norme considerate è piuttosto eterogeneo e ridotto, poiché annovera due misure alquanto diverse fra loro. La prima è un regolamento della Commissione, che modifica un allegato in tema di sostanze aromatizzanti contenuto in un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. La seconda è una decisione della Commissione, inerente al regime dei marchi, che concerne la concessione di licenze individuali per un certo marchio.
Questo il primo, più cospicuo elenco:
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/383 della Commissione, del 1° marzo 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Prosciutto Veneto Berico-Euganeo (DOP)].
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/385 della Commissione, del 2 marzo 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jamón de Huelva (DOP)];
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/255 della Commissione, dell’8 febbraio 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lucques du Languedoc (DOP)]
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/356 della Commissione, del 15 febbraio 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Rheinisches Zuckerrübenkraut/Rheinischer Zuckerrübensirup/Rheinisches Rübenkraut (IGP)];
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/293 della Commissione, dell’8 febbraio 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [West Wales Coracle Caught Salmon (IGP)];
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/249 della Commissione, del 1° febbraio 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Folar de Valpaços (IGP)];
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/229 della Commissione, del 9 febbraio 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork (STG)].
In sei casi si è avuta una iscrizione o modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, ovvero – in un settimo caso – nel registro delle specialità tradizionali garantite. Tale iscrizione o modifica è avvenuta mediante un atto esecutivo della Commissione a norma dell’art. 291 TFUE, adottato in forza della base giuridica istituita dall’art. 52 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tale Regolamento, al Capo IV – articoli 48-54 – disciplina le procedure con le quali avvengono la domanda e la registrazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite. A voce dell’art. 49, le domande di registrazione di nomi nell’ambito dei regimi di qualità di cui al titolo II e III (richiamati all’articolo 48: rispettivamente, denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette – titolo II – e specialità nazionali garantite – titolo III) possono essere presentate solo da gruppi che operano con i prodotti di cui va registrato il nome. Nel caso di una «denominazione di origine protetta» o di una «indicazione geografica protetta» che designa una zona geografica transfrontaliera o nel caso di una «specialità tradizionale garantita», più gruppi di diversi Stati membri o paesi terzi possono presentare una domanda di registrazione comune. In tal modo, l’ambito applicativo del regime giuridico conseguente a tale domanda viene perimetrandosi in maniera asimmetrica rispetto ai confini degli Stati, e talvolta anche di quelli della stessa Unione.
I soggetti che presentano domanda sono di norma gruppi. Come soggiunge l’art. 49, una singola persona fisica o giuridica può essere equiparata a un gruppo qualora sia dimostrato che sono soddisfatte contemporaneamente due condizioni. Primo, la persona in questione è il solo produttore che desideri presentare una domanda. Secondo, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la zona geografica delimitata possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe, ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe.
Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e se soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente. A tale scopo, avvia una procedura nazionale di opposizione, che garantisca l’adeguata pubblicità della domanda: ciò al duplice scopo di verificare la ricorrenza delle condizioni di fatto e di diritto, nonché di consentire ad eventuali contro-interessati di sollevare opposizione alla domanda. A tal scopo, l’art. 49, par. 3, prevede che lo Stato stabilisca un termine ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa decidere di opporsi alla domanda in questione.
Esaminate le opposizioni ricevute, ove ritenga sussistenti i requisiti di merito, lo Stato può adottare una decisione favorevole e presentare alla Commissione un fascicolo di domanda, redatta in una delle lingue ufficiali dell’Unione. In tal caso, in capo allo Stato che presenta tale domanda ricorrono due obblighi. Il primo: informare la Commissione delle opposizioni ricevibili presentate da una persona fisica o giuridica che abbia commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni precedenti alla pubblicazione della domanda. Il secondo: assicurare la pubblicità della relativa decisione, sicché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso.
L’articolo 51 disciplina la procedura di opposizione. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo, al pari di ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita in un paese terzo, possono presentare alla Commissione una notifica di opposizione. Le persone fisiche o giuridiche che hanno un interesse legittimo e risultano stabilite o residenti in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda, possono presentare una notifica di opposizione alle autorità dello Stato membro in cui risultano stabilite.
Alla notifica, redatta in una delle lingue ufficiali dell’Unione – anche diversa, si riterrebbe, da quella della domanda – è imposto un requisito sostanziale. A pena di nullità, la notifica di opposizione contiene una dichiarazione con la quale si sostiene che la domanda potrebbe non essere conforme alle condizioni stabilite dal Regolamento 1151/2012. Tale dichiarazione potrebbe essere inoltrata alla Commissione anche entro due mesi dalla notifica; in tal caso, la Commissione si riserva di esaminarne la ricevibilità.
Una volta accertata la presenza di tale requisito sostanziale, la Commissione trasmette senza indugio la notifica di opposizione all’autorità o all’organismo che ha presentato la domanda, e lo invita, al pari del soggetto che ha sollevato opposizione, ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi, prorogabile per altri tre su istanza di parte. L’autorità o la persona che ha presentato opposizione e l’autorità o l’organismo che ha presentato la domanda avviano tali consultazioni senza indebiti ritardi, trasmettendosi reciprocamente le informazioni utili alla valutazione della conformità della domanda di registrazione. Se non si raggiunge un accordo, tali informazioni sono trasmesse anche alla Commissione.
Se, all’esito di tali consultazioni, gli elementi pubblicati nella dichiarazione hanno subito modifiche sostanziali, la Commissione procede nuovamente all’esame.
A tenore dell’art. 50, la Commissione esamina con i mezzi appropriati ogni domanda ricevuta, per stabilire se sia giustificata e se soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente. L’esame avviene di norma in sei mesi; in caso di ritardo, la Commissione ne indica i motivi per iscritto al richiedente. E’ previsto altresì un regime generale di pubblicità: almeno una volta al mese, l’elenco dei nomi oggetto di una domanda di registrazione è pubblicato a cura della Commissione, con la relativa data di presentazione.
La procedura contempla esiti diversi secondo l’esito dell’esame della domanda da parte della Commissione. In particolare:
- se la Commissione ritiene soddisfatte le condizioni previste, pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare – ovvero, in caso di specialità tradizionali garantite, il semplice disciplinare;
- ove invece non ritenga soddisfatte tali condizioni, la Commissione adotta atti di esecuzione che respingono la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2, del Regolamento in questione, a tenore del quale la Commissione è assistita dal comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli, che opera ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, n. 182, che disciplina le modalità generali per l’adozione di atti esecutivi ex art. 291 TFUE. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione; tuttavia, ove si ritenga che un atto di esecuzione sia necessario, il presidente del comitato (che è un rappresentante della Commissione) può sottoporre una versione modificata di tale atto allo stesso comitato entro due mesi dal voto, ovvero presentare il progetto di atto di esecuzione entro un mese dal voto al comitato di appello per una nuova delibera;
- ove non le pervengano notifiche di opposizione, né dichiarazioni di opposizione motivate ricevibili, la Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all’articolo 57, paragrafo 2, e dispone così la registrazione del nome;
qualora le pervenga una dichiarazione di opposizione motivata ricevibile, dopo lo svolgimento delle consultazioni sopra menzionate, e tenendo conto dei risultati delle medesime, la Commissione orienta la sua azione in base al raggiungimento di un accordo fra le parti. Nello specifico:
- se è stato raggiunto un accordo, procede alla registrazione del nome mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all’articolo 57, paragrafo 2, e, se necessario, modifica le informazioni pubblicate in precedenza, purché le modifiche non siano sostanziali; ovvero,
- se non è stato raggiunto un accordo, adotta atti di esecuzione che decidono in merito alla registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, par. 2.
Gli atti di registrazione e le decisioni di rigetto sono pubblicati in Gazzetta ufficiale.
L’articolo 53 riguarda le richieste di modifica di un disciplinare. Un gruppo avente un interesse legittimo può chiedere l’approvazione di una modifica di un disciplinare: a tal uopo, predispone una domanda che descriva le modifiche richieste e ne indichi le motivazioni. Tuttavia, se le modifiche proposte sono considerate “minori”, la Commissione approva o respinge la domanda in via diretta.
La qualifica di “minore” è parametrata dal Regolamento 1151/2012 in base a criteri diversi, secondo che si tratti di denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette (titolo II) ovvero specialità nazionali garantite (titolo III).
Nel primo caso, affinché una modifica sia considerata minore, essa non:
- si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto;
- altera il legame di cui alla lettera f), punto i) o ii), dell’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento 1151/2012;
- include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto;
- riguarda la zona geografica delimitata;
- rappresenta un aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime.
Nel secondo caso, affinché una modifica sia considerata minore, essa non:
- si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto;
- introduce modifiche sostanziali del metodo di ottenimento;
- include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto.
A norma dell’articolo 54, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2, per cancellare la registrazione di una denominazione di origine protetta, di un’indicazione geografica protetta o di una specialità tradizionale garantita nei casi seguenti:
- qualora non sia più garantito il rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare;
- qualora non sia stato immesso in commercio per almeno sette anni alcun prodotto che benefici di tale specialità tradizionale garantita, denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.