Imprese e consumatori: la produzione normativa dell’Unione europea alla prima metà del mese di marzo 2017 – Parte seconda

Il secondo sottoinsieme degli atti giuridici adottati nel periodo esaminato, comprende, come si diceva, due misure diverse fra loro. Si venga alla prima:

Colpisce, al di là del merito, l’estrema varietà di fonti assai eterogenee che concorrono alla definizione della disciplina, di cui il Regolamento in questione non è che l’ultimo in ordine di tempo. Come si arguisce altresì dai Considerando di tale Regolamento, infatti, la vicenda di adozione delle normative in esame è alquanto tortuosa. L’allegato cui il presente Regolamento si volge ad apportare modifiche è l’allegato I del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 1334, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti, e che modifica il Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i Regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la Direttiva 2000/13/CE.

L’art. 11, par. 3, di tale Regolamento, che disciplina “l’elenco comunitario” di aromi e materiali di base, dispone che tale elenco sia aggiornato “secondo la procedura di cui al Regolamento (CE) 1331/2008”.

Gli articoli 3 e seguenti di tale Regolamento indicano una “procedura uniforme”, a norma della quale (par. 1) l’elenco in questione può essere modificato su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

In un secondo momento, tuttavia, un ulteriore elenco è stato integrato all’elenco in questione per mezzo del Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 10 ottobre 2012, che adotta l’elenco di sostanze aromatizzanti di cui al Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell’allegato I del Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il Regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la Decisione 1999/217/CE della Commissione.

Dall’elencazione degli atti abrogati si comprende la duplice matrice della normativa. In buona sostanza, il Regolamento 872/2012 ha adottato un elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, svolgendo una delega contenuta in un atto (il Regolamento 2232/96) in seguito modificato dal Regolamento 1334/2008, ma per allora ancora suscettibile di costituire valido fondamento per l’adozione di atti di esecuzione, poiché rientrante nel regime transitorio istituito nel passaggio alle nuove basi giuridiche esecutive previste dal Trattato di Lisbona. Tale Regolamento 2232/96, all’art. 5, dispone che “[l]’elenco delle sostanze aromatizzanti il cui impiego è autorizzato, è adottato secondo la procedura di cui all’articolo 7, entro il 31 dicembre 2010”. Quest’ultimo art. 7 recita come segue:

“[L]a Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002, in seguito denominato «Comitato». Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE  [procedura di regolamentazione] tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa [diritto di scrutinio del Parlamento europeo]. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno”.

Per concludere. In forza del concorso di fonti che scaturisce dal diritto dell’Unione, mercé l’applicazione di regimi giuridici in seguito mutati, il Regolamento 2017/378 in questione – non qualificato come atto di esecuzione – ottempera ad una procedura istituita nel Regolamento (in procedura legislativa ordinaria) n. 1334/2008 attraverso un rinvio al Regolamento 1331/2008, con lo scopo di costituire un elenco di aromi ammessi all’impiego. A tale elenco, tuttavia, ha concorso altresì un atto di esecuzione, svolto secondo una diversa procedura esecutiva (di regolamentazione, in forza del regime dell’esecuzione previgente al Trattato di Lisbona) ed in forza di una base giuridica diversa (il Regolamento 2232/96) benché anch’essa in procedura legislativa ordinaria (allora denominata semplicemente co-decisione).

Il Regolamento 2017/378 consta di due articoli e un allegato. All’art. 1 dispone che il proprio allegato modifichi e integri l’allegato al Regolamento 1332/2008. All’art. 2 stabilisce un regime transitorio, a voce del quale:

  1. gli alimenti cui è stata aggiunta una qualsiasi delle sostanze aromatizzanti di cui all’allegato del presente regolamento, che non soddisfano le condizioni stabilite nel medesimo allegato e che sono stati legalmente immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono essere immessi sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

2. gli alimenti cui è stata aggiunta una qualsiasi delle sostanze aromatizzanti di cui all’allegato del presente regolamento, che non soddisfano le condizioni stabilite nel medesimo allegato e che sono stati importati nell’Unione da un paese terzo possono essere immessi sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza se l’importatore di tali alimenti può dimostrare che sono stati spediti dal paese terzo interessato ed erano in viaggio verso l’Unione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento;

3. i periodi di transizione di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle miscele di aromi.

Si passi ora all’esame del secondo dei due atti giuridici di quel che si è definito secondo sottoinsieme delle misure normative adottate nel periodo considerato. Tale provvedimento riguarda la disciplina dei marchi.

Come esposto nell’intestazione dell’atto, la decisione della Commissione del 19 settembre 2001 (PV1536) conferisce ai direttori generali e ai capiservizio il potere di decidere sulla necessità di presentare domanda per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività o dai programmi di cui sono responsabili, sulla concessione delle relative licenze, l’acquisizione, la cessione o la rinuncia unilaterale o pattizia degli stessi, e ai direttori generali il relativo potere di esecuzione amministrativa.

Inoltre, a tenore della Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, la Commissione è tenuta a sostenere il continuo sviluppo delle reti di riferimento europee (RRE) tra i prestatori di assistenza sanitaria altamente specializzata degli Stati membri.

In virtù dell’articolo 7 della Decisione di esecuzione 2014/287/UE della Commissione, si stabilisce che la Commissione autorizzi le reti e i loro membri all’impiego di un identificatore grafico unico («logo»). Il logo «rete di riferimento europea» è stato registrato dalla Commissione come marchio figurativo nel territorio dell’Unione europea.

Ora, in conseguenza di tale registrazione, l’Unione europea, legittima proprietaria del marchio, intende concedere una licenza per il suo impiego a tutti i coordinatori delle reti di riferimento europee approvate dal comitato di Stati membri per le RRE. Tali coordinatori godono di un diritto non esclusivo, gratuito e soggetto a restrizioni all’impiego del marchio «rete di riferimento europea» (n. di registrazione 012252128) per iniziative legate ad attività delle reti di riferimento europee in linea con gli obiettivi di cui all’articolo 12 della Direttiva 2011/24/UE.

A voce di tale articolo, la Commissione sostiene gli Stati membri nello sviluppo delle reti di riferimento europee tra prestatori di assistenza sanitaria e centri di eccellenza negli Stati membri, soprattutto nel settore delle malattie rare. Le reti si basano sulla partecipazione volontaria dei loro membri, i quali partecipano e contribuiscono alle attività delle reti conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui sono stabiliti e sono aperte in ogni momento a nuovi prestatori di assistenza sanitaria che desiderino aderirvi, a condizione che tali prestatori di assistenza sanitaria soddisfino tutte le condizioni richieste, nonché i criteri di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo 12.

Secondo quanto soggiunge il secondo paragrafo dell’art. 12 della Direttiva in esame, le reti di riferimento europee perseguono almeno tre dei seguenti obiettivi:

  1. concorrono a realizzare, a beneficio dei pazienti e dei sistemi di assistenza sanitaria, le potenzialità della cooperazione europea in materia di assistenza sanitaria altamente specializzata mediante l’utilizzo delle innovazioni della scienza medica e delle tecnologie sanitarie;

2. contribuiscono alla condivisione di conoscenze in materia di prevenzione delle malattie;

3. migliorano la diagnosi e l’erogazione di un’assistenza sanitaria di qualità, accessibile ed economicamente efficiente per tutti i pazienti affetti da patologie che richiedono una particolare concentrazione di competenze nei settori medici in cui la competenza è rara;

4. massimizzano l’uso economicamente efficiente delle risorse, concentrandole laddove opportuno;

5. rafforzano la ricerca, la sorveglianza epidemiologica, come la tenuta di registri, e provvedere alla formazione dei professionisti sanitari;

6. agevolano la mobilità delle competenze, virtualmente o fisicamente, e sviluppare, condividere e diffondere informazioni, conoscenze e migliori prassi e promuovere gli sviluppi nella diagnosi e nella cura di patologie rare, all’interno e all’esterno delle reti;

7. incoraggiano lo sviluppo di parametri di riferimento in materia di qualità e sicurezza e contribuire allo sviluppo e alla diffusione delle migliori prassi all’interno e all’esterno della rete;

8. aiutano gli Stati membri che hanno un numero insufficiente di pazienti con una particolare patologia, o che non dispongono delle tecnologie o delle competenze, a fornire una gamma completa di servizi altamente specializzati di alta qualità.

Tutti i coordinatori delle reti di riferimento europee approvate dal comitato di Stati membri per le RRE sono autorizzati a concedere in sub-licenza ai membri delle rispettive reti il diritto all’impiego del marchio per iniziative legate alle attività delle loro reti.