TTIP (segue): i punti salienti dell’accordo (che rischia di saltare). Cooperazione normativa e SPS Regulation.

 

Le disposizioni redatte dai negoziatori americani sono molto dettagliate soprattutto su due punti: l’istituzione di una cooperazione normativa volta a stabilizzare l’accordo nel tempo, con la creazione di un meccanismo di libero scambio, e la necessità di adottare un “SPS regulation”.

La definizione di regulation si rinviene nel capitolo sulla cooperazione normativa, che la definisce come “a rule of general applicability that prospectively prescribes legally enforceable requirements to an entire class or category of persons, entities, or things issued by a regulatory authority”  Per SPS si intendono invece le misure sanitarie e fitosanitarie , ossia quelle misure che sono necessarie alla protezione della salute e della vita delle persone, degli animali o alla preservazione dei vegetali, anche in deroga alle disposizioni che regolerebbero gli scambi commerciali.

Sulle misure sanitarie e fitosanitarie permangono divergenze importanti fra le Parti. Una strategia per porvi rimedio è l’istituzione di un organo specifico, che possa facilitarne l’attuazione, consentendo alle Parti di lasciare aperti taluni punti controversi, demandandone eventualmente la soluzione a tale organo.

Il capitolo sulle misure SPS, all’art. X.15, prevede dunque l’istituzione di una commissione paritetica (Joint Management Committee) composta di membri di entrambe le parti, dotata di competenze specifiche per rispondere alle richieste delle Parti contraenti in ordine alle modificazioni dei controlli all’importazione ed alla revisione degli allegati all’accordo.

Sotto il profilo funzionale, a tale commissione vorrebbero ascriversi svariati compiti riguardanti i meccanismi operativi delle misure SPS. Secondo l’opzione proposta dall’UE, tale commissione avrebbe innanzitutto la funzione di monitorare l’applicazione delle misure. Gli USA vorrebbero invece disegnare un organo a carattere anche propulsivo, che cioè, oltre a controllare l’applicazione delle misure SPS, si adoperi per incentivarla e migliorarla. Intenzione comune dei negoziatori è quella di utilizzare quest’organo come ulteriore luogo di discussione delle posizioni che UE ed USA debbano assumere rispetto alle questioni sulle misure SPS nelle sedi multilaterali che di questo si occupano.

I meccanismi di cooperazione normativa comprendono, tra gli altri, gli istituti del mutuo riconoscimento e l’armonizzazione delle normative settoriali. Si tratta di uno dei punti cruciali dei negoziati del TTIP: rappresentano il passaggio successivo all’eliminazione delle barriere tariffarie nel processo di integrazione delle economie delle due Parti.

Anche il capitolo sulla cooperazione normativa prevede l’istituzione di un Regulatory Cooperation Body affine, per struttura e competenze generali, a quello che vorrebbe istituirsi per le misure SPS; vi parteciperanno, tuttavia, delegati di entrambi le parti che svolgano mansioni in ambiti coerenti col contenuto di tale capitolo e che si occupino di commercio internazionale.

Il Regulatory Cooperation Body avrà il compito di elaborare un programma annuale di cooperazione normativa che, nelle intenzioni dei negoziatori, sarà uno strumento determinante per lo sviluppo di un meccanismo stabile di cooperazione bilaterale: istituirebbe infatti un sistema generale di confronto tra regolatori che si affiancherà a quelli specifici previsti per i singoli settori, tra cui ad esempio quello appena descritto per le misure SPS.

Un elemento peculiare della cooperazione normativa è il coinvolgimento stabile degli stakeholders nell’elaborazione del programma annuale di cooperazione normativa: il Regulatory Cooperation Body è obbligato a convocare annualmente un incontro per permettere uno scambio di opinioni su tutti i punti di interesse per i portatori di interessi particolari.

A tali soggetti devono essere assicurati gli strumenti idonei a sottoporre al Regulatory Cooperation Body ogni osservazione e suggerimento utile a promuovere la cooperazione normativa. E’ previsto che a tali suggerimenti e osservazioni, regolarmente sottoposte al Body, debba far seguito una risposta scritta, la quale, si specifica, è fornita senza ingiustificato ritardo.

L’analisi dei documenti pubblicati consegna un quadro dei rapporti tra USA ed UE in evoluzione.  Nonostante la delicatezza dei negoziati, vi è complementarietà fra le disposizioni a cui e l’una e l’altra parte si prefiggono di giungere in ordine al meccanismo di funzionamento della cooperazione bilaterale. Le differenti opinioni che le due Parti mostrano di avere su alcuni argomenti ricalcano spesso discussioni che avevano già viste contrapposte le medesime Parti in diversi contesti: è il caso del dibattito sulla tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, nonché delle stesse misure SPS. I testi (almeno per ciò che riguarda le disposizioni redatte dall’UE) mostrano ad ogni modo una coerenza rassicurante, da cui si deduce che i negoziatori sono consapevoli di quali siano le questioni non contrattabili.

E’ senz’altro vero che, come traspare dalle dichiarazioni pubbliche di esponenti di alcuni governi europei, la permanenza di queste differenze potrebbe far pensare che il disequilibrio di posizioni farà prevalere una delle due parti sull’altra; sarebbe, questo, un costo politico molto alto, tale da impedire la conclusione dell’accordo. Nei prossimi mesi potrà dirsi qualcosa in più sulle posizioni delle parti e sulla reciproca disponibilità a trattare.

 

[ha collaborato Giulia Rizzello]