TTIP: un approfondimento sui leaks rivelati da Greenpeace

I testi “rivelati” da Greenpeace Olanda palesano la distanza fra UE ed USA e le difficoltà di giungere ad un testo complessivo che possa essere sottoposto al Consiglio affinché questo adotti la decisione di conclusione dell’accordo, previa approvazione del Parlamento Europeo (Art. 218 TFUE). Il dibattito portato avanti con costanza in Commissione INTA e le richieste di chiarimenti ai membri della DG Commercio (soprattutto provenienti dai parlamentari francesi e tedeschi) lasciano ritenere che difficilmente il Parlamento Europeo approverà la conclusione di un accordo commerciale della portata del TTIP là dove questo contenga delle disposizioni che inibiscano l’azionabilità dei principi fondamentali propri dell’azione dell’Unione Europea.

L’art. X.1(2) del documento sulla cooperazione normativa (oggetto dei negoziati del XII round) nella versione resa disponibile online da Greenpeace Olanda, prevede che le disposizioni del capitolo in questione non limitino il diritto di ciascuna Parte di mantenere, adottare o applicare misure con lo scopo di realizzare obiettivi di public policies, garantendo il livello di protezione che la parte considera appropriato. Questo deve avvenire coerentemente con il quadro normativo delle Parti ed i loro principi. Come si apprende da una nota ad una precedente formulazione dello stesso testo, i principi in questione sono, per ciò che attiene all’UE, quelli stabiliti nel TFUE e nei regolamenti e le direttive adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Di certo non potrà essere ignorato il principio di precauzione citato all’art.191 TFUE, la cui applicabilità è prevista anche nell’Accordo SPS del WTO.

Il contesto WTO è un riferimento costante nei testi negoziali, in particolare nel documento relativo alle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS): una nota introduttiva avvisa che lo scopo delle parti è quello di realizzare un capitolo basato sui principi fondamentali dell’accordo SPS del WTO, nonché che le parti conservano la capacità di raggiungere il livello di protezione che considerano adeguato per quanto riguarda la vita e la salute di esseri umani, piante e animali. Questo preambolo generico trova nelle disposizioni successive un riscontro effettivo poiché le decisioni sulle misure SPS (cioè le decisioni riguardanti gli standard di sicurezza del cibo) continueranno a essere prese dalle autorità competenti per ogni parte. Il TTIP non conterrebbe disposizioni che modifichino direttamente tali standard, né attribuirebbe competenze in materia ad autorità che con questa nulla hanno a che fare. Il documento in questione, piuttosto, mira a costruire un articolato sistema di scambio di informazioni tra autorità competenti, con lo scopo di giungere ad avere sia nell’Unione Europea che in Nord America procedimenti di elaborazione ed applicazione di standard di sicurezza tra loro assimilabili.

 

Il fulcro del capitolo è l’elaborazione di meccanismi che assicurino l’equivalenza delle misure SPS. L’art. X.4(1) prevede infatti che la parte importatrice debba accettare come equivalenti alle proprie le misure SPS della parte esportatrice, se questa le dimostra obiettivamente che le misure ad oggetto raggiungono il livello di sicurezza considerato appropriato dalla Parte importatrice. Data questa impostazione, cruciale sarà selezionare i criteri in base ai quali considerare raggiunto il livello di sicurezza appropriato (gli USA hanno inserito tra questi criteri anche le conoscenze acquisite grazie al confronto con le autorità dell’altra Parte), nonché definire chiaramente il procedimento che le Parti dovranno seguire per la determinazione dell’equivalenza delle misure, che troverà posto in uno specifico allegato.

(ha collaborato Giulia Rizzello)