Al vaglio del Parlamento europeo il nuovo quadro giuridico per l’Unione in materia di tutela dei dati personali

 

Martedì 12 aprile la plenaria di Strasburgo si pronuncia sull’approvazione di due importanti, che si apprestano a comporre il nuovo quadro giuridico dell’Unione per la tutela dei dati personali. Si tratta di una proposta di Regolamento generale sulla tutela dei dati nell’Unione, e di una proposta di Direttiva concernente la tutela delle persone fisiche quanto al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di condanne per reati, nonché la libera circolazione di tali dati.

Il quadro giuridico attuale si fonda sulla Direttiva 95/46/CE, che protegge il diritto fondamentale alla protezione dei dati e ne garantisce la libera circolazione fra gli Stati membri. Nel tempo, la disciplina è stata integrata da vari strumenti che prevedono disposizioni specifiche per la tutela dei dati personali nella cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, il principale fra i quali è la Decisione quadro 2008/977/GAI. Negli ultimi anni, le istituzioni hanno convenuto sulla necessità di innovare gli strumenti giuridici dell’Unione in materia di protezione dei dati. L’input è partito nel 2009 dal Consiglio europeo, con il c.d. Programma di Stoccolma, ove si invitava la Commissione a monitorare la disciplina esistente ed a proporne eventuali modifiche. In contemporanea, con una risoluzione del novembre 2009, il Parlamento europeo si dichiarava a favore di un quadro giuridico completo in materia di protezione dei dati nell’Unione e chiedeva, tra l’altro, la revisione della Decisione quadro. Con una Comunicazione del 20 aprile 2010, la Commissione si dichiarava pronta ad attuare il Piano d’azione per l’applicazione della strategia delineata a Stoccolma.

Tra le novità della nuova disciplina spicca l’introduzione, da parte della Commissione, della differenziazione del trattamento dei dati fra categorie di soggetti: un’idea che era stata abbandonata nella stesura della Decisione quadro, ma che la Commissione continua ad appoggiare. A contraltare, si prevede l’obbligo, per gli Stati membri, di fornire informazioni comprensibili e di facile accesso all’interessato, sì da prevederne la tendenziale gratuità nella tutela. Sono state altresì introdotte norme specifiche sull’obbligo di assistenza, che nella disciplina attuale resta a livello generico. La decisione quadro è abrogata, ma eventuali norme specifiche contenute in atti già in vigore restano impregiudicate.

L’iter legislativo delle due proposte procede di pari passo. Il Parlamento europeo ha già presentato a metà marzo 2016 una risoluzione in prima lettura sia per la proposta di Regolamento, che per quella di Direttiva, approvando in entrambi i casi vari emendamenti che hanno indotto il Consiglio a procedere con ulteriori negoziati. In particolare, sul trattamento differenziato, il Parlamento ha chiarito che tale differenziazione dovrà applicarsi solo se assolutamente necessaria.

Il termine per gli emendamenti in seconda lettura è fissato all’11 aprile alle 22, la sera prima del voto.