Martedì 12 aprile la plenaria di Strasburgo si pronuncia sull’approvazione di due importanti, che si apprestano a comporre il nuovo quadro giuridico dell’Unione per la tutela dei dati personali. Si tratta di una proposta di Regolamento generale sulla tutela dei dati nell’Unione, e di una proposta di Direttiva concernente la tutela delle persone fisiche quanto al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di condanne per reati, nonché la libera circolazione di tali dati.
Il quadro giuridico attuale si fonda sulla Direttiva 95/46/CE, che protegge il diritto fondamentale alla protezione dei dati e ne garantisce la libera circolazione fra gli Stati membri. Nel tempo, la disciplina è stata integrata da vari strumenti che prevedono disposizioni specifiche per la tutela dei dati personali nella cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, il principale fra i quali è la Decisione quadro 2008/977/GAI. Negli ultimi anni, le istituzioni hanno convenuto sulla necessità di innovare gli strumenti giuridici dell’Unione in materia di protezione dei dati. L’input è partito nel 2009 dal Consiglio europeo, con il c.d. Programma di Stoccolma, ove si invitava la Commissione a monitorare la disciplina esistente ed a proporne eventuali modifiche. In contemporanea, con una risoluzione del novembre 2009, il Parlamento europeo si dichiarava a favore di un quadro giuridico completo in materia di protezione dei dati nell’Unione e chiedeva, tra l’altro, la revisione della Decisione quadro. Con una Comunicazione del 20 aprile 2010, la Commissione si dichiarava pronta ad attuare il Piano d’azione per l’applicazione della strategia delineata a Stoccolma.
Tra le novità della nuova disciplina spicca l’introduzione, da parte della Commissione, della differenziazione del trattamento dei dati fra categorie di soggetti: un’idea che era stata abbandonata nella stesura della Decisione quadro, ma che la Commissione continua ad appoggiare. A contraltare, si prevede l’obbligo, per gli Stati membri, di fornire informazioni comprensibili e di facile accesso all’interessato, sì da prevederne la tendenziale gratuità nella tutela. Sono state altresì introdotte norme specifiche sull’obbligo di assistenza, che nella disciplina attuale resta a livello generico. La decisione quadro è abrogata, ma eventuali norme specifiche contenute in atti già in vigore restano impregiudicate.
L’iter legislativo delle due proposte procede di pari passo. Il Parlamento europeo ha già presentato a metà marzo 2016 una risoluzione in prima lettura sia per la proposta di Regolamento, che per quella di Direttiva, approvando in entrambi i casi vari emendamenti che hanno indotto il Consiglio a procedere con ulteriori negoziati. In particolare, sul trattamento differenziato, il Parlamento ha chiarito che tale differenziazione dovrà applicarsi solo se assolutamente necessaria.
Il termine per gli emendamenti in seconda lettura è fissato all’11 aprile alle 22, la sera prima del voto.