Il Ministero della giustizia ha varato la bozza di decreto sui parametri per i compensi degli avvocati, dopo la proposta formulata a maggio dal CNF sulla base dell’art. 13 del nuovo ordinamento della professione forense (legge 247/2012).
Sulla bozza dovranno pronunciarsi il Consiglio di Stato (per i profili di legittimità) e lo stesso Consiglio nazionale, che ascolterà anche i Consigli dell’ordine territoriali e le Associazioni forensi maggiormente rappresentative (art. 1, comma 3, e art. 13, comma 6, l. 247/2012).
L’attuale bozza è sensibilmente diversa dal DM n. 140 e dall’ipotesi di decreto correttivo avanzata dalla Ministro Severino, distinguendosi sia per la parte normativa, strutturata in cinque diversi capi (diposizioni generali; attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria; attività penale; attività stragiudiziale; disciplina transitoria), sia per la quantificazione dei parametri (come si evince anche dalle tabelle comparative).
La bozza di decreto mira a semplificare ulteriormente e a rendere più trasparenti e unitari i meccanismi di determinazione del compenso a vantaggio dei clienti, in attuazione delle disposizioni dell’art. 13 del nuovo ordinamento forense.
Le fasce di valore seguono ora gli importi del contributo unificato. I compensi sono indicati per fase di giudizio, nei loro valori medi, che possono essere aumentati fino all’80% o diminuiti fino al 50% in applicazione di criteri generali (urgenza, importanza, natura, difficoltà e valore della causa, contrasti giurisprudenziali, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, ecc.).
Il Ministero della giustizia ha varato la bozza di decreto sui parametri per i compensi degli avvocati, dopo la proposta formulata a maggio dal CNF sulla base dell’art. 13 del nuovo ordinamento della professione forense (legge 247/2012).
Sulla bozza dovranno pronunciarsi il Consiglio di Stato (per i profili di legittimità) e lo stesso Consiglio nazionale, che ascolterà anche i Consigli dell’ordine territoriali e le Associazioni forensi maggiormente rappresentative (art. 1, comma 3, e art. 13, comma 6, l. 247/2012).
L’attuale bozza è sensibilmente diversa dal DM n. 140 e dall’ipotesi di decreto correttivo avanzata dalla Ministro Severino, distinguendosi sia per la parte normativa, strutturata in cinque diversi capi (diposizioni generali; attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria; attività penale; attività stragiudiziale; disciplina transitoria), sia per la quantificazione dei parametri (come si evince anche dalle tabelle comparative).
La bozza di decreto mira a semplificare ulteriormente e a rendere più trasparenti e unitari i meccanismi di determinazione del compenso a vantaggio dei clienti, in attuazione delle disposizioni dell’art. 13 del nuovo ordinamento forense.
Le fasce di valore seguono ora gli importi del contributo unificato. I compensi sono indicati per fase di giudizio, nei loro valori medi, che possono essere aumentati fino all’80% o diminuiti fino al 50% in applicazione di criteri generali (urgenza, importanza, natura, difficoltà e valore della causa, contrasti giurisprudenziali, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, ecc.).