Semplificazione in materia di crediti IVA, IRPEF e IRAP

Con la Circolare 25 giugno 2013, n. 21/E, l’Agenzia delle Entrate ha revisionato le proprie procedure interne, giungendo ad una importante semplificazione a vantaggio dei contribuenti.
Il caso risolto da tale circolare è il seguente: un contribuente omette di presentare una dichiarazione rilevante a fini fiscali e da tale dichiarazione emerge un credito d’imposta. Egli, nella successiva dichiarazione, pretende di impiegare tale credito a riduzione di somme dovute e risultanti da successive dichiarazioni. I controlli automatizzati effettuati su tale dichiarazione (art. 36-bis, d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54-bis, d.P.R. n. 633 del 1972) riscontrano un’anomalia a carico del contribuente cui è inviata una comunicazione di irregolarità finalizzata al recupero del credito indebitamente fruito, oltre ai relativi interessi, e alla contestazione della conseguente sanzione.
L’accoglimento delle ragioni del contribuente poteva avvenire solo in seguito all’instaurazione di una procedura amministrativa (istanza di rimborso o presentazione di reclamo/mediazione) o di un contenzioso che avessero ad oggetto tale comunicazione (Circolare 6 agosto 2012, n. 34/E).
L’Agenzia delle Entrate, al fine di accelerare i tempi, ha ritenuto, in ossequio ai principi di “efficienza, economicità e speditezza dell’azione amministrativa”, di poter consentire ai contribuenti di chiarire e documentare l’esistenza del loro credito a prescindere dalla presentazione della dichiarazione a fronte della sola comunicazione d’irregolarità, fermo il pagamento degli interessi e delle sanzioni (ridotte al 40%).