Il Ministero dell’Economia e della Finanze, con decreto n. 57 del 20 febbraio 2014, pubblicato in G.U. in data 7 aprile 2014, ha attuato l’art. 5 ter comma 1 del d.l. 1/2012 (decreto liberalizzazioni). Nello specifico il provvedimento individua le modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalita’ attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e dell’accesso al credito bancario. Le pubbliche amministrazioni, in considerazione della natura, dell’entita’ e della finalita’ del finanziamento, nonche’ dei destinatari e della procedura prevista per l’erogazione, potranno scegliere uno dei seguenti sistemi di premialità: a) preferenza in graduatoria; b) attribuzione di punteggio aggiuntivo; c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate. Gli istituti di credito, invece, dovranno tener conto del rating di legalita’ nell’istruttoria per la concessione dei finanziamenti, riducendo proporzionalmente tempi di erogazione e costi.