A cura di Giuseppe Cavallaro
Indice
1) Semplificazioni Amministrative
2) Semplificazioni in materia di lavoro
3) Responsabilità solidale negli appalti
3) Semplificazioni in materia fiscale
4) Riscossione mediante ruolo
5) Concordato preventivo
6) Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari
SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE
Indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimento.
La legge n. 241/90 sancisce, con l’esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi
pubblici, che i procedimenti amministrativi devono concludersi obbligatoriamente entro i termini
preventivamente ed espressamente fissati decorrenti dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
Ora l’art. 28 del D.L. 69/2013 prevede che la pubblica amministrazione procedente o quella
responsabile del ritardo e i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative, in caso
di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di
parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, corrispondono all’interessato, a titolo di
indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con
decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, fermo restando che comunque
complessivamente il compenso non è superiore a 2.000 euro.
Per conseguire l’indennizzo, l’istante, nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del
termine di conclusione del procedimento, può rivolgersi al soggetto cui risulta attribuito il potere
sostitutivo in caso di inerzia (dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o
al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione) chiedendo di azionare il potere
sostitutivo.
Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l’interessato presenta istanza
all’amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo
dell’amministrazione responsabile del ritardo.
Qualora anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine o non
liquidi l’indennizzo maturato a tale data, l’istante può proporre ricorso ai sensi dell’articolo 117
del codice del processo amministrativo di cui all’Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti, dell’articolo 118 stesso
codice.
Occorre infine ricordare che il comma 10 prevede che queste disposizioni “si applicano, in via
sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa iniziati
successivamente a detta data di entrata in vigore”.
Per tutti i restanti procedimenti, si dovranno attendere 18 mesi, dopo di che il Governo potrà
stabilire “la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi
esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonché eventualmente il termine a
decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai
procedimenti amministrativi diversi da quelli relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di
impresa.
Data unica efficacia obblighi atti normativi e regolamenti ministeriali.
L’art. 29 del D.L. 69/2013, stabilisce che negli atti normativi del Governo e gli atti amministrativi
a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie
di cui al decreto legislativo 30 luglio 199, n. 300 dovrà essere fissata la data di decorrenza
dell’efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1° luglio o
al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore. Tale regola non trova applicazione in caso di
sussistenza di particolari esigenze di celerità dell’azione amministrativa o derivanti dalla necessità
di dare tempestiva attuazione ad atti dell’Unione europea. Per obbligo amministrativo si intende
qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e
produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della
pubblica amministrazione. Sono vincolati alla predetta norma gli atti amministrativi a carattere
generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al
D.lgs 30 luglio 1999, n. 300, strutture che svolgono attività a carattere tecnico-operativo
di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici, operando al servizio delle
amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali. Inoltre è stato aggiunto il
comma 1 –bis all’articolo 12 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, relativo alla disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, risulta disposto che il responsabile della trasparenza delle amministrazioni
competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l’indicazione delle date di efficacia
dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della
funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un’apposita sezione del
sito istituzionale. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n.69/13, con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sono determinate le modalità di applicazione delle
disposizioni di cui sopra.
Semplificazione procedure burocratiche.
L’articolo 37 del Dl 69/2013 al fine di semplificare le procedure burocratiche previste per le
imprese contempla un rilancio delle forme di semplificazione già adottate di cui all’art. 37 bis del
D.L. n. 179/2012 .
Con il “Decreto Del Fare”, le forme di semplificazione consistono negli accordi sperimentali tra
amministrazioni e associazioni di categoria, previste all’art. 12 del D.L. n. 5/2012 ossia di
convenzioni che possono essere stipulate tra le amministrazioni competenti e le varie associazioni
di categoria per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti
produttivi e le iniziative e attività delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a
partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure e ai termini per l’esercizio delle
competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva e adeguata
informazione pubblica.
L’obiettivo che si vuol conseguire rimane quello di semplificazione basato su accordi che
derogano alle vigenti norme di legge, al fine di snellire le procedure e abbreviare i termini dei
procedimenti amministrativi, alla condizione che venga data adeguata pubblicità preventiva a
tali iniziative.
Le nuove disposizioni inserite dal D.L. 69/2013 mirano all’estensione a tutto il territorio nazionale
di queste sperimentazioni, anche al fine di creare un sistema integrato di dati telematici tra le varie
amministrazioni coinvolte e di permetterne un monitoraggio complessivo che è affidato al
ministero dello sviluppo economico.
Uniche limitazioni alle attività economiche così liberalizzate, la tutela dei principi fondamentali
della Costituzione, la sicurezza, la libertà e la dignità dell’uomo e l’utilità sociale, il rispetto della
salute, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale.
Semplificazione del procedimento per l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in
Italia.
All’art. 33 comma 1 del Dl 69/2013 viene previsto che al neo-diciottenne nato in Italia, non sono
imputabili, ai fini dell’integrazione del requisito di residenza legale ininterrotta per tutta la minore
età, inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica amministrazione. Il
possesso del requisito della residenza può essere dimostrato con ogni possibile documentazione
idonea.
Questa disposizione recepisce l’orientamento della giurisprudenza recente, e permette all’Ufficiale
di Stato Civile di accogliere la dichiarazione di elezione della cittadinanza anche in presenza di
iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate dai genitori, di rigetto illegittimo da parte
dell’Ufficio anagrafe della richiesta di iscrizione, etc.
Il comma 2 dell’articolo 33 del decreto impone agli Ufficiali di Stato Civile l’obbligo di
comunicare nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età allo
straniero la possibilità, in presenza dei requisiti, di eleggere la cittadinanza italiana entro il
compimento del diciannovesimo anno d’età.
In mancanza di tale comunicazione, il diritto di elezione può essere esercitato anche oltre tale
limite.
Non sono norme che vanno ad incidere sostanzialmente sulla struttura della legge sulla
cittadinanza ma sono comunque importanti da conoscere per una tutela dei propri diritti.
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Semplificazioni in materia di durc.
L’art. 31 del DL 69/2013, introduce alcune modiche in materia di Durc, infatti, vengono
modificate alcune norme presenti all’interno del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006) e del
suo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010).
Crediti nei confronti della pubblica amministrazione
Il comma 1 dell’art. 31, estende a tutte le tipologie di DURC la possibilità, prima prevista per i
soli DURC rilasciati per benefici normativi e contributivi, di rilascio “in presenza di una
certificazione (…) che attesti la sussistenza e l’importo dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati
nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi
accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”.
Lavori edili in economia
Come evidenziato dal Ministero del Lavoro con circolare n. 36 del 06.09.2013, viene
definitivamente chiarito che “in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza
ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo
di richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) agli Istituti o agli Enti
abilitati al rilascio”.
Inadempienze contributive
Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e alle erogazioni di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui
all’articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in caso di ottenimento del
DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati
nell’esecuzione del contratto, i medesimi soggetti trattengono dal certificato di pagamento
l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze
accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, nei lavori, la cassa edile.
Acquisizione d’ufficio
Vengono introdotte alcune importanti modifiche all’acquisizione d’ufficio del DURC per ciò che
riguarda gli accertamenti dei requisiti di ordine generale per l’affidamento di concessioni e appalti
(o subappalti) pubblici di lavori, forniture e servizi previsti dall’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006
e il pagamento delle prestazioni.
In particolare, nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il DURC deve essere acquisito
d’ufficio per via telematica per:
a) la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38,
comma 1, lettera i), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
ovvero in caso di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali;
b) l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del codice di cui al
decreto legislativo n. 163 del 2006, che afferma che l’aggiudicazione definitiva diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
c) la stipula del contratto;
d) il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e
forniture;
e) il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di
conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
Le 5 fasi sopra riportate sono state poi suddivise in tre raggruppamenti, in relazione ai quali
dovranno essere richiesti differenti DURC.
Il primo gruppo comprende i primi 3 punti sopra richiamati. Ne discende, quindi, che il DURC
richiesto per il primo punto potrà essere utilizzato anche per i successivi due, nell’arco dei 120
giorni dalla data di rilascio.
Di sicuro rilievo la possibilità di utilizzo del DURC acquisito per le predette fattispecie, in corso
di validità,anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è
stato espressamente acquisito.
Il secondo raggruppamento include gli ultimi due punti, ad esclusione del pagamento a saldo
finale per il quale dovrà essere richiesto apposito DURC.
Dal quadro sopra esposto discende che, come evidenziato nella circolare ministeriale n. 36/2013
sopra richiamata, “viene meno l’esigenza per le stazioni appaltanti di acquisire un numero di
DURC pari al numero dei SAL o delle fatture relative ad ogni procedura contrattuale e per
ciascuna delle attestazioni e certificati elencati nelle predette lettere d) ed e)”.
Validità del DURC
Ai sensi dell’art. 31 comma 5 del D.L. 69/2013, il DURC rilasciato per i contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture non ha più validità trimestrale, ma di 120 giorni, a decorrere dalla data di
emissione. Come evidenziato dalla circolare n.36 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, tale disposizione è stata introdotta in fase di conversione in Legge e, pertanto, in vigore
dal 21 agosto 2013. Ne discende, quindi, che i DURC rilasciati prima di tale data godranno di una
validità di 90 giorni, così come previsto dalla previgente normativa.
Sempre la circolare sopra richiamata specifica che “va tuttavia precisato che, con specifico
riferimento al DURC acquisito ai fini di cui alla lett. a) (“per la verifica della dichiarazione
sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163”), la durata di 120 giorni di validità decorre, evidentemente, non dalla data del
rilascio ma dalla data, indicata nel Documento, di verifica della dichiarazione sostitutiva”.
Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i
titoli di pagamento devono essere corredati dal DURC anche in formato elettronico.
Così come ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e
legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione
europea, statale e regionale, l DURC ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.
Ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento
europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni
procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato,
sono tenute a verificare, in sede di concessioni delle agevolazioni, la regolarità contributiva del
beneficiario, acquisendo d’ufficio il DURC. Tali agevolazioni sono riconosciute, altresì, in caso di
DURC rilasciato in data non anteriore di 120 giorni.
Inoltre fino al 31 dicembre 2014 il DURC avrà validità di 120 giorni anche per i lavori edili per i
soggetti privati.
Si tratta di una novità molto significativa non soltanto per l’estensione del termine di validità in se
stessa considerata, ma soprattutto per la correlazione dell’estensione alla possibilità, per le stazioni
appaltanti, di utilizzare il medesimo DURC, già in loro possesso, per assolvere all’obbligo di
verifica della regolarità contributiva relativamente a fasi successive del processo di
approvvigionamento di beni, servizi o lavori pubblici.
DURC e subappalto
Viene modificato anche l’art. 118 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006, prevedendo che, ai fini del
pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante
acquisisca d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo
all’affidatario e a tutti i subappaltatori e non siano più questi ultimi a doverli trasmettere alla
stazione appaltante committente, pubblica o privata che sia.
Il ruolo dei professionisti
Il D.L. 69/2013 all’art. 31 comma 8 prevede che gli enti preposti al rilascio del DURC
coinvolgano i consulenti del lavoro e gli altri professionisti indicati all’art 1 della L. 12/79 che
svolgono tale attività a supporto dell’impresa. Gli enti, infatti, prima dell’emissione del DURC
irregolare o dell’annullamento del documento già rilasciato, devono inviare una PEC ai predetti
professionisti, allo scopo di invitare, loro tramite, l’impresa assistita a regolarizzare la propria
posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della
irregolarità e mettendo, così in grado i consulenti di identificare chiaramente le problematiche ed
assistere l’impresa nell’eventuale regolarizzazione.
Intervento sostitutivo
Anche in questo caso il decreto del fare non modifica direttamente l’art. 4 del D.P.R. 207/2010,
che già prevedeva l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza
contributiva evidenziata dal DURC.
Viene, però, esteso l’ambito soggettivo della norma, in quanto, anche in questo caso, si fa
riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) e, quindi, non solo ad
amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico ed enti aggiudicatori, ma anche agli
“altri soggetti aggiudicatori” di natura privata.
In caso di DURC irregolare che segnali un’inadempienza contributiva a carico dell’operatore
economico, i soggetti predetti trattengono dal certificato di pagamento l’importo e provvedono a
versarlo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Tale previsione concernente la trattenuta dal certificato di pagamento dell’importo corrispondente
all’inadempienza evidenziata nel DURC si applica, in quanto compatibile, con le erogazioni di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere,
compresi quelli di cui all’art.1, c. 553, della L. 23.12.2005 n. 266 (benefici e sovvenzioni
comunitarie per la realizzazione di investimenti) da parte di pubbliche amministrazioni.
Semplificazione adempimenti formali in materia di lavoro.
Diverse sono le novità introdotte dal D.L. 69/2013 con riferimento a disposizioni contenute nel
TU 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’art. 32 prevede per settori a basso rischio infortunistico – da identificare mediante un apposito
DM Lavoro sulla base di criteri e parametri oggettivi desunti dagli indici infortunistici di settore
dell’INAIL, sentita anche la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni –si prevede che: nel caso di appalti, in
alternativa al Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), possa essere individuato dal
committente un incaricato unico che sovraintenda le attività relative alla sicurezza, garantendo il
necessario coordinamento con appaltatori e subappaltatori- l’incaricato dovrà essere in possesso di
formazione, esperienza e competenze professionali tipiche del preposto, nonché di periodico
aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro.
A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Viene ripristinato la possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi. Come noto, tale
possibilità era venuta meno con l’entrata in vigore il 1° giugno 2013 delle procedure
standardizzate obbligatorie per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori. La misura sarà
operativa dall’emanazione del decreto di cui sopra,al quale, infatti, verrà allegato un modello per
dichiarare di aver comunque effettuato la valutazione dei rischi (pur senza aver seguito le
procedure standardizzate). Sempre in materia di valutazione dei rischi, l’assenza di un obbligo di
predisposizione del DUVRI è ora prevista per i servizi di natura intellettuale, per le mere forniture
di materiali o attrezzature e per i lavori o servizi con durata non superiore a 5 uomini-giorno
(nell’arco di un anno temporale dall’inizio dei lavori) – a patto che essi non comportino rischi
particolari (es. derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, bio logici, atmosfere esplosive).
Al fine di evitare duplicazioni sono introdotte alcune misure di razionalizzazione in tema di
formazione degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed
esterni (art. 32 del D.Lgs. 81/2008) e dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37 D.lgs
81/2008). Nel caso in cui tali soggetti abbiano già svolto percorsi formativi, i cui contenuti si
sovrappongano in tutto o in parte a quelli cui sono tenuti per legge gli addetti, i responsabili e i
rappresentanti, si ha il riconoscimento di un apposito credito formativo in relazione alla durata e ai
contenuti della formazione già ricevuta.
Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è
documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Gli istituti di istruzione e universitari
provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs 81/2008 , gli attestati di avvenuta
formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.
In materia di comunicazioni da rendere agli organi di vigilanza competenti per territorio rispetto a
nuovi insediamenti produttivi – ex art. 67 D.lgs 81/2008– potranno essere effettuate nell’ambito
delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive di cui al DPR 160/2010,
previa individuazione delle informazioni da trasmettere at traverso apposito decreto
interministeriale.
Il datore di lavoro potrà trasmettere per via telematica, anche per il tramite di organismi paritetici
o di organizzazioni datoriali, messaggi e notifiche relativi a diverse e specifiche misure di
protezione e di prevenzione, di esposizione a particolari rischi non prevedibili, di situazioni di
emergenza (art. 225, comma 8, art.240, comma 3, art. 250, comma 1, art. 277 comma 2 del D.lgs.
81/2008).
Sul fronte delle verifiche periodiche delle attrezzature (art. 71 D.lgs. 81/2008) è stato ridotto da 60
a 45 il termine entro cui l’INAIL è tenuto ad effettuare la prima verifica. Una volta decorso
inutilmente il termine di quarantacinque giorni il soggetto interessato potrà subito rivolgersi a
soggetti pubblici o privati abilitati.
Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, dove ciò
sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati.
Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati
abilitati.
I verbali redatti all’esito delle verifiche devono essere conservati e tenuti a diposizione
dell’organo di vigilanza.
Per i piccoli lavori nei cantieri finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per
servizi e la cui durata presunta non sia superiore a 10 uomini-giorno saranno individuati con
apposito decreto interministeriale modelli semplificati per la redazione di alcuni documenti –piano
operativo sicurezza (POS), piano sicurezza e coordinamento (PSC) e fascicolo d’opera. Sempre in
tema di documentazione, a livello generale, si demanda ad un altro decreto interministeriale
l’individuazione di modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del
paino di sicurezza e coordinamento, come richiamato dall’articolo 131 del Codice degli appalti.
Infine sono estese le tutele previste dall’art. 21 del D.lgs. 81/2008 nei confronti dei volontari di
cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che
prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in
favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle
associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all’articolo 90
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i
soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Denuncia d’infortunio all’autorità locale di pubblica sicurezza
L’art. 32 al comma 6, lettera a) del Dl 69/2013 prevede che, all’atto dell’emanazione del
provvedimento costitutivo del SINP, la comunicazione di denuncia di infortunio da inoltrarsi alle
autorità di pubblica sicurezza (art. 54 DPR 1124/1965), sarà abrogata decorsi 180 giorni.
A decorrere dal 1° gennaio 2014, l’INAIL trasmette telematicamente, mediante il Sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, alle autorità di pubblica sicurezza,
alle aziende sanitarie locali, alle autorità portuali, marittime e consolari, alle direzioni territoriali
del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e
di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di
quelli con prognosi superiore a trenta giorni.
Trasmissione telematica dei certificati medici di gravidanza
L’articolo 34 del Decreto Legge n. 69/2013 introduce alcune modifiche al certificato medico di
gravidanza contenute nell’articolo 21 del D.Lgs. N. 151/2001.
Più precisamente il D.L. n. 69/2013 prevede che il certificato medico di gravidanza indicante la
data presunta del parto dovrà essere inviato all’INPS esclusivamente in via telematica
direttamente dal medico del SSN o con esso convenzionato.
A tal fine, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del DL n. 69/2013 (ovvero entro il prossimo
21 dicembre) verranno puntualmente definiti con apposito decreto interministeriale le modalità ed
i servizi per effettuare la suddetta trasmissione telematica.
Il medesimo decreto interministeriale stabilirà, inoltre, le modalità ed i servizi per la trasmissione
all’INPS, esclusivamente in via telematica, del certificato di parto o del certificato di interruzione
di gravidanza da parte della competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il
SSN.
L’obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data
presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza, decorrerà
dal 90°giorno successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale.
Fino a tale data resta fermo l’obbligo, per la lavoratrice, di consegnare all’INPS il certificato
medico di gravidanza indicante la data presunta del parto (art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001)
nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto (art. 46, DPR n. 445/2000).
Le disposizioni di cui sopra non apportano alcuna modifica all’obbligo, per la lavoratrice, di
consegnare al proprio datore di lavoro:
– entro 2 mesi antecedenti la data presunta del parto il certificato medico indicante la stessa;
– entro i 30 giorni successivi al parto, il certificato di nascita del figlio ovvero la dichiarazione
sostitutiva.
Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata
All’art 35 del Dl 69/2013 viene introdotto nell’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 il comma 13-bis
secondo il quale, con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato di
concerto con il Ministro della salute, previo parere la Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto dei livelli generali di
tutela di cui alla normativa di salute e sicurezza sul lavoro, dovranno essere definite misure di
semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria
previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 anche ai fini dell’inserimento di tale documentazione nel libretto
formativo del cittadino, che dimostra l’adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di
informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative
regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza
del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno
solare di riferimento.
Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della
salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le
Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di
tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di
semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e
sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo
determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.
Soppressione di alcune certificazioni sanitarie.
L’art. 42 del DL. 69/2013 sopprime alcune certificazioni sanitarie, Analogamente a quanto già
fatto in alcune Regioni si propone di abolire una serie di certificazioni e autorizzazioni sanitarie
perché in base alle attuali conoscenze scientifiche, non hanno più ragione di essere o sembrano, in
ogni caso, inefficaci rispetto agli scopi per cui erano state previste .Tra le certificazioni soppresse
ci sono quelle di sana e robusta costituzione per alcuni compiti come l’ufficiale esattoriale; il
certificato di idoneità per l’assunzione nelle lavorazioni non a rischio; il certificato medico di sana
costituzione fisica per i farmacisti; il certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico
impiego (impieghi civili dello Stato); il certificato di idoneità psico-fisica per i maestri di sci e
quella alla conduzione di generatori a vapore; l’idoneità all’esecuzione di operazioni per l’impiego
di gas tossici; il certificato per la vendita dei generi di monopolio.
Inoltre sono aboliti il certificato medico di idoneità per l’assunzione degli apprendisti (ex art. 9 del
DPR n. 1668/1956) e dei minori (ex art. 8 legge 977/1967).
Di conseguenza non saranno più applicabili le relative sanzioni a carico dei datori di lavoro per la
mancanza di tali certificati, fermi restando gli obblighi di certificazione sanitaria previsti in
generale dal TU sicurezza (ex art. 41) per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e per le
lavorazioni a rischio.
RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI
Responsabilità solidale negli appalti – esclusione dell’obbligazione solidale per l’IVA.
L’art. 50 del D.L. in esame modifica l’istituto dell’obbligazione solidale nella filiera degli appalti,
limitando la stessa alle sole ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente e non più anche
all’IVA.
Il comma 28 dell’art. 35 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 aveva previsto, infatti, in caso di appalto di
opere o servizi, che l’appaltatore rispondesse in solido con il sub-appaltatore, nei limite del
corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro
dipendente e dell’Iva dovute in relazione al sub-appalto in essere. In aggiunta, il comma 28 bis,
prevede una sanzione amministrativa che oscilla da € 5.000 a € 200.000 nel caso in cui il
committente principale paghi il corrispettivo dovuto all’appaltatore senza previa verifica degli
adempimenti di cui sopra da parte dello stesso e di eventuali sub-appaltatori. In conseguenza delle
modifiche apportate al comma 28, anche l’impianto sanzionatorio previsto dal successivo comma
verrà applicato solo in relazione alla mancata verifica da parte del committente principale del
versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e non più all’Iva.
Con le modifiche apportate con il D.L. in esame, l’istituto dell’obbligazione solidale nella filiera
degli appalti trova applicazione solamente in relazione alle obbligazione scaturenti dal rapporto di
lavoro. Non bisogna, infatti, dimenticare che, a latere del D.L. n. 223/2006, trova sempre piena
applicazione l’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 il quale prevede che “il committente imprenditore o
datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali
subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché
i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del
contratto di appalto”.
Merita evidenziare che la verifica circa il versamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto sarà
ancora richiesta per gli adempimenti scaduti alla data di entrata in vigore del D.L. – 22 giugno
2013. Verosimilmente stiamo parlando della scadenza del 17 giugno 2013.
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA FISCALE
Semplificazione delle comunicazioni telematiche all’Agenzia delle entrate per i soggetti
titolari di partita IVA.
L’art. 50 – bis del DL 69/2013 prevede l’eliminazione dell’obbligo di inviare l’elenco
riepilogativo delle prestazioni di servizi ricevute da fornitori Ue, modello Intra-2 quater e
quinquies, per tutti i contribuenti,. i contribuenti potranno trasmettere ogni giorno all’Agenzia
delle Entrate i dati delle fatture emesse e ricevute, ottenendo in cambio l’eliminazione dell’elenco
dei clienti e fornitori, della comunicazione “black list”, della comunicazione dei dati delle lettere
d’intento e dei contratti d’appalto, nonché della responsabilità solidale per l’Iva sull’acquisto di
“beni sensibili” e per ritenute negli appalti.
Nel dettaglio le disposizioni riguardano:
I contribuenti Iva potranno dal 1° gennaio 2015 comunicare telematicamente all’Agenzia delle
Entrate, i dati analitici delle fatture di acquisto e di cessione di beni e servizi, oltre che le rettifiche
in aumento e in diminuzione, l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni non soggette a
fatturazione. Le informazioni appena citate dovranno essere inviate quotidianamente, sono esclusi
dalla segnalazione i corrispettivi relativi alle operazioni non soggette a fatturazione realizzate,
dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi di diritto pubblico; dai
soggetti che si avvalgono della dispensa per gli adempimenti relativi alle operazioni esenti ai sensi
dell’art.36-bis, D.P.R. 633/72.
L’assoggettamento alla comunicazione di cui sopra determinerà il superamento “naturale” di certi
adempimenti e l’esonero di alcuni vincoli. E’, infatti, previsto che, dalla data di entrata in vigore
di un apposito regolamento nei riguardi dei contribuenti che sceglieranno la possibilità citata sopra
non si applicheranno le seguenti disposizioni; l’art. 21 del D.L. n. 78/2010 concernente l’elenco
clienti/fornitori e lo spesometro; l’art. 1, commi 1-3 del D.L. n. 40/2010, riguardante la
comunicazione delle operazioni con soggetti economici di paesi “black list”; l’art. 60-bis del
D.P.R. 633/72 che stabilisce la responsabilità solidale dell’acquirente per il pagamento dell’Iva
non versata al fornitore, nel caso di cessioni, a prezzi inferiori al valore normale, di determinati
beni a rischio di frodi.
L’articolo 20, primo comma, del D.P.R. 605/73 riguardante contratti d’appalto, somministrazione
e trasporto non registrati, stipulati da enti pubblici, l’art. 1, comma 1, lett. c), ultimo periodo, del
D.L. n. 746/83, concernente l’obbligo di invio, da parte dei fornitori degli esportatori abituali, dei
dati delle lettere d’intento, obbligo del quale il D.D.L. semplificazioni stabilisce comunque la
soppressione, con il trasferimento delle relative informazioni nella dichiarazione annuale Iva. Ed
infine l’art. 35, commi 28 e seguenti, del dl n. 223/2006, riguardanti la disciplina della
responsabilità dei committenti e degli appaltatori per l’omesso versamento delle ritenute da lavoro
dipendente.
Sarà eliminato l’obbligo di inviare l’elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi “generiche”
acquisite presso fornitori comunitari (modello Intrastat servizi ricevuti), inserito nel 2010 in
occasione della riforma della territorialità delle prestazioni, ma non contemplato dalla normativa
comunitaria.
Sarà emanato un regolamento, da assumere con D.P.R. per allineare le informazioni da riportare
nei registri Iva con la segnalazione dei dati delle fatture e dei corrispettivi all’agenzia delle Entrate
ed abrogare gli obblighi di trasmissione di dati e di dichiarazione contenenti informazioni incluse
nelle già citate segnalazioni. L’entrata in vigore di questo regolamento determinerà la decorrenza
delle semplificazioni collegate all’invio telematico delle fatture e dei corrispettivi, nonché il
decorso del termine di 90 giorni per l’adozione delle disposizioni attuative.
770 mensile
Dopo alcune proroghe relative all’entrata in vigore del c.d. 770 mensile, lo stesso viene
definitivamente abrogato. Merita ricordare che la comunicazione mensile per via telematica dei
dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi
conguagli relativi al personale dipendente doveva sostituire il 770 semplificato.
Il comma 1 dell’art. 44- bis del D.L 30 settembre 2003 n. 269 aveva previsto che, in luogo della
compilazione annuale, si dovesse inviare una dichiarazione mensile, entro l’ultimo giorno del
mese successivo a quello di riferimento, contenente i dati retributivi e le informazioni necessarie
per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per la
rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti, per l’implementazione delle
posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni. In concreto si sarebbe
dovuto sviluppare un modello di dichiarazione a tutto tondo, che comprendesse sia la parte
contributiva/previdenziale – ad oggi già presente sul modello Uni-emens – sia la parte relativa a
ritenute e conguaglio fiscali. Tale procedura avrebbe semplificato le dichiarazioni annuali,
andando a sostituire il modello 770 semplificato e avrebbe permesso all’Agenzia delle Entrate una
rendicontazione mensile del dovuto, dato che avrebbe permesso anche una verifica più immediata
di eventuali mancati versamenti delle ritenute operate da parte delle imprese.
Lo sviluppo di un software unico nel quale riversare sia la parte contributiva/previdenziale che
quella fiscale ha incontrato non poche difficoltà, le quali hanno procrastinato l’effettiva fase di
start-up della procedura fino all’attuale abrogazione.
Ampliamento dell’assistenza fiscale
L’art. 51 – bis del DL 69/2013 ha l’ allargato il numero dei contribuenti che possono avvalersi del
730. La norma entrerà in vigore dal 2014 ma già quest’anno, e in particolare dal 2 al 30 settembre,
sarà possibile presentare, tramite un Caf o un professionista abilitato, il 730 che chiude a credito.
Dal prossimo anno il 730 potrà essere presentato da dipendenti, pensionati e titolari di alcuni
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, purché sia possibile accreditare o addebitare
quanto risulta dalla dichiarazione dei redditi nella busta paga del contribuente. Il che implica la
necessaria vigenza di un rapporto di lavoro con un sostituto d’imposta al momento delle
operazioni di conguaglio, normalmente effettuate tra giugno e luglio.
In particolare, per quanto riguarda i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un
periodo inferiore all’anno, se il contribuente si rivolge a un Caf o a un professionista, il rapporto di
lavoro deve sussistere almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell’anno di presentazione
della dichiarazione. Per il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato è poi
richiesta una durata del contratto da settembre dell’anno precedente a giugno dell’anno di
presentazione del 730.
Viene ammesso il ricorso al 730 anche per i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro
dipendente o assimilato anche in assenza di sostituto d’imposta.
Se dal 730 presentato emerge un debito, il Caf trasmette telematicamente l’F24 all’Agenzia delle
Entrate o consegna la delega di versamento al contribuente entro il decimo giorno antecedente la
scadenza dei termini di pagamento. Nel caso in cui, invece, dal 730 emerga un credito, il rimborso
sarà eseguito dall’amministrazione finanziaria. Già da quest’anno, i 730 in questione potranno
essere presentati a condizione che chiudano a credito. Un provvedimento del direttore delle
Entrate stabilirà i termini e le modalità applicative per il 2013.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità
applicative con cui l’Agenzia delle entrate provvederà al rimborso del credito emergente da 730.
Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio
L’art. 55 del D.L. 69/2013 elimina i dubbi interpretativi in ordine alla spettanza o meno del
rimborso per i tour operator esteri. In particolare, stabilisce che l’imposta sul valore aggiunto non è
rimborsabile nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell’Unione europea, fatti salvi
gli eventuali rimborsi effettuati sino alla data di entrata in vigore della norma proposta.
Viene precisato, altresì, che non si dà luogo alla restituzione delle somme che, eventualmente,
siano state in un primo tempo rimborsate alle agenzie di viaggio e successivamente recuperate.
RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO
L’art. 52 del D.L. prende in analisi la normativa inerente la riscossione mediante ruolo, alla luce
del grave momento economico nazionale. Le modigiche al D.P.R. n. 602/1973 ammorbidiscono alcuni passaggi normativi, al fine di contemperare il ruolo di riscossione con una maggior elasticità delle procedure stesse.
Sulla scia di tale ratio si analizzano nello specifico le novità:
– È prevista la possibilità di estendere la rateazione presso l’agente della riscossione fino ad un
massimo di 120 rate, nel caso in cui il contribuente, per ragioni estranee alla propria
responsabilità, sia in uno stato di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla
congiuntura economica. Il legislatore ha, però, previsto che per rientrare in tale fattispecie,
debbano ricorrere congiuntamente le due seguenti condizioni:
a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario
secondo un piano di rateazione ordinario
b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.
– Anche in relazione alla possibile decadenza dalla rateazione, il legislatore ha ammorbidito la
previsione normativa. Se prima era sufficiente il mancato pagamento di due rate consecutive per
decadere dal beneficio della rateazione con conseguente impossibilità di rateizzare ulteriormente il
debito che veniva iscritto a ruolo per la parte ancora da saldare, ad ora tale previsione è limitata ai
casi in cui il debitore non paghi otto rate, anche non consecutive.
– Per i beni strumentali viene previsto un particolare iter procedurale, al fine di non amplificare
ulteriormente i rilevanti problemi occupazionali, stante il rischio di blocco produttivo che tale
tipologia di beni – se pignorati – porterebbe. Viene infatti esteso il dettato dell’art. 515 del c.p.c.
anche a quei debitori costituiti in forma societaria, anche nel caso in cui ci sia una prevalenza del
capitale investito sul lavoro. Anche in tal caso, quindi, gli strumenti e gli oggetti indispensabili per
l’esercizio dell’attività del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, solamente nel
caso in cui il valore di realizzo degli altri beni, così come rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o
indicato dal debitore, non appaia sufficiente per la soddisfazione del credito. In tal caso,
comunque, la custodia dei beni oggetto di pignoramento verrà affidata al debitore ed il primo
incanto non potrà avvenire prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. Tale
previsione concede al debitore di proseguire l’attività d’impresa e cercare risorse per assolvere al
debito iscritto a ruolo.
– In caso di pignoramento di crediti verso terzi, è stato ampliato il termine per ottemperare al
versamento diretto all’agente del credito vantato dal terzo pignorato, portando lo stesso da 15 a 60
giorni, concedendo, quindi, maggior tempo al debitore per attivare le adeguate tutele, prima che il
terzo disponga l’accredito delle somme pignorate.
– E’ stato previsto il correttivo inerente la pignorabilità dei conti correnti bancari o postali sui quali
vengono accreditati emolumenti retributivi o pensionistici. Non bisogna, infatti, dimenticare che,
una volta avvenuto l’accredito, i soldi disponibili sul conto perdono qualsiasi connessione con la
causale dell’accredito stesso e pertanto, anche le conseguenti limitazioni alla pignorabilità.
Pertanto, se sul conto oggetto di pignoramento insiste un accredito a titolo di retribuzione o
pensione, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato sul
conto che, quindi, resterà nelle piene disponibilità del debitore.
– Preclusa la possibilità di esproprio dell’unico bene di proprietà del debitore nel caso in cui lo
stesso sia adibito ad uso abitativo e il debitore vi risieda anagraficamente. Restano escluse le
abitazioni di lusso – così come individuate dal Decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto
1969 – ed i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9. L’espropriazione immobiliare
potrà essere attuata solamente nei casi diversi da quanto sopra analizzato e se l’importo
complessivo del debito superi i centoventimila euro, previa iscrizione dell’ipoteca e decorrenza di
un termine minimo di sei mesi, senza che il debito sia estinto. Anche in tale passaggio si palesa
fortemente la volontà del legislatore di rafforzare le tutele del debitore, stante il difficile momento
congiunturale ed economico. Non si dà corso all’espropriazione per uno specifico paniere di beni
definiti « beni essenziali» e individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
d’intesa con l’Agenzia delle entrate e con l’Istituto nazionale di statistica.
CONCORDATO PREVENTIVO
Il D.L. in esame prende in analisi anche la normativa inerente il concordato preventivo c.d. in
bianco, così come previsto dal comma 6 dell’art. 161 del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942.
Con concordato in bianco si intende il deposito da parte dell’imprenditore del ricorso contenente la
domanda di concordato, con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione
prevista entro un termine fissato dal giudice e compreso fra 60 e 120 giorni, ulteriormente
prorogabili in presenza di giustificati motivi.
Il legislatore, al fine di ottimizzare le informazioni trasmesse ai creditori, ha previsto che,
unitamente al deposito degli ultimi tre bilanci, il debitore alleghi l’elenco nominativo dei creditori
con indicazione dei rispettivi crediti.
Viene prevista la possibilità di nomina da parte del Giudice di un commissario giudiziale.
Ulteriormente, stante il particolare regime di tutele previsto in tali situazioni e la particolarità
insita nel c.d. concordato in bianco, al fine di non ledere i diritti dei creditori, il legislatore ha
previsto che, in caso di condotte pregiudizievoli – debitore che ha occultato o dissimulato parte
dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o
commesso altri atti di frode – il tribunale possa dichiarare l’improcedibilità della domanda e, su
istanza del creditore o del pubblico ministero, accertati i presupposti, dichiari il fallimento del
debitore.
Il tribunale deve, poi, prevedere, in capo al debitore, degli obblighi informativi periodici, anche
relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione
della proposta e del piano. Tali obblighi dovranno essere adempiuti almeno con cadenza mensile.
Nel caso in cui si evinca dagli stessi che l’attività compiuta dal debitore non sia idonea alla
predisposizione della proposta e del piano, il tribunale abbrevia il termine precedentemente
fissato.
MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
L’art. 84 del D.L. ritorna sulla mediazione civile e commerciale. In tale frangente merita
soffermarsi su alcuni specifici punti:
– Viene chiarito che con il termine mediazione si intende l’attività, comunque denominata, svolta
da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo
amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per
la risoluzione della stessa
– Obbligo in capo all’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, di informare l’assistito della
possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione. L’avvocato deve, inoltre, informare
l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per
iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito
è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere
allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio
– Il soggetto che intende esercitare un’azione in giudizio relativa a specifiche materie, è tenuto ad
esperire preliminarmente procedimento di mediazione. Nello specifico, le materie oggetto di
controversia che ricadono in tale procedura sono: condominio, diritti reali, divisione, successioni
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del
danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della
stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità alla domanda
giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice
non oltre la prima udienza. Nel caso in cui il giudice rilevi che la mediazione sia già iniziata ma
non si sia conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di durata massima
della procedura. Nel caso in cui, invece, non si sia attivata ancora la procedura, lo stesso assegnerà
un termine di quindici giorni per la presentazione della domanda. Tale particolare disposizione
trova applicazione per i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore delle modifiche. Al
termine dei primi due anni è attivato – su iniziativa del Ministero della giustizia – un monitoraggio
degli esiti di tale sperimentazione.
Stante l’importante ruolo deflattivo di giudizio in capo alla mediazione, è stata prevista apposita
valutazione in capo al giudice in caso di mancata partecipazione al procedimento di mediazione
stessa. Infatti, ai sensi dell’art. 8 comma 4-bis del D.Lgs. n. 28/2010, “dalla mancata
partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può
desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo
comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi
previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al
versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto per il giudizio”. Il ruolo fondamentale della mediazione viene
ulteriormente confermato dal novellato art. 13, comma 1 il quale prevede che, nel caso in cui “il
provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta, il
giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la
proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al
rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché
al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo
corrispondente al contributo unificato dovuto”.
TIROCINIO FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI
Viene prevista la possibilità per i laureati in giurisprudenza di svolgere un periodo di tirocinio
formativo della durata complessiva di 18 mesi.
Requisiti:
– Durata del corso di laurea almeno quadriennale;
– Onorabilità di cui all’art. 42-ter, secondo comma, lettera g) del R.D. 30 gennaio 1941,
n.12;
– Media di almeno 27/30 nei seguenti esami: diritto costituzionale, diritto privato, diritto
processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del
lavoro e diritto amministrativo oppure un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
– Non abbiano compiuto i 30 anni di età.
È possibile attivare il tirocinio una sola volta. In via principale, lo stesso potrà essere svolto presso
i tribunali ordinari gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni e le Corti
d’appello. Nel caso di stage relativo al procedimento penale, lo stesso potrà essere effettuato
solamente presso il giudice del dibattimento. Per i laureati con gli stessi requisiti di cui sopra sarà,
inoltre, possibile accedere ad un periodo di tirocinio di pari durata anche presso il Consiglio di
Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, ed i Tribunali Amministrativi Regionali.
Stessa possibilità sarà estesa anche per la Regione Siciliana e le province autonome di Trento e
Bolzano, in base alla propria autonomia statutaria, per lo svolgimento presso il Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia
amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano.
L’attività di formazione degli ammessi agli stage è condotta in collaborazione con i consigli
dell’Ordine degli avvocati e con le scuole di specializzazione per le professioni legali, nel caso in
cui gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una scuola di
specializzazione per le professioni legali.
Merita evidenziare che:
– Per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio l’esito positivo dello stage è valutato
per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale
– Ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali,
l’esito positivo dello stage è valutato per il periodo di un anno, fermo il superamento delle
verifiche intermedie e delle prove finali d’esame
– L’esito positivo dello stage costituisce titolo preferenziale a parità di merito nei concorsi
indetti dall’amministrazione della giustizia, dall’amministrazione della giustizia
amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre
amministrazioni dello Stato l’esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo
preferenziale a parità di titolo e di merito
– L’esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina di giudice
onorario di tribunale e a vice procuratore onorario