IL REGIME DEI MINIMI: ECCO LE NOVITA’ PER IL 2015 |
|
Regime dei minimi 2014 ( valevole sino al 31.12.2014) | Regime dei minimi 2015 ( valevole dal 01.01.2015) |
– tassazione sui ricavi dei professionisti: l’imposta sostitutiva al 5 % | – tassazione sui ricavi dei professionisti: l’imposta sostitutiva al 15 % |
– Ricavo annuo fino ad Euro 30.000; | – soglia comunque compresa tra i 15 e i 40 mila euro annui. A questo nuovo regime possono aderire, infatti, tutti i soggetti che nell’arco dell’anno 2014 siano rimasti all’interno della soglia di ricavo compresa tra Euro 15.000 e 40.000; |
– Chi ne ha beneficiato, ed ha aperto una partita Iva prima del 1 Gennaio 2015 potrà beneficiare del vecchio regime fino al compimento del trentacinquesimo anno d’età; | – Chi effettuerà l’inquadramento dopo la data del 31 Dicembre 2014 rientrerà nel nuovo regime; |
– Il calcolo del reddito è legato al range di attività svolta senza tenere conto dell’ipotetico coefficiente legato alla professione di riferimento. Tale inquadramento viene capovolto nel nuovo regime ( 2015), per aderire a quelle che sono le ipotetiche fasce di attività professionale; | – Il calcolo del reddito va effettuato applicando uno specifico coefficiente di redditività ai propri guadagni, per poi passare al calcolo dell‘imposta sostitutiva del 15 per cento sulla cifra ottenuta. ( Si consideri altresì che i costi non saranno stabiliti dalle spese realmente sostenute, ma solo sulla base della presunta redditività data dai coefficienti). Di attività in attività, considerando le differenze di guadagno, dunque, i beneficiari del regime dei minimi con partita Iva, oggi, potrebbero comunque non poter usufruire del nuovo regime; |
– Possibilità di detrazione massima in Euro 5.000 spese per il personale. Nel nuovo regime di imposta forfettaria è concesso, dunque, un limite massimo di Euro 5.000 per ulteriori collaborazioni, per il personale dipendente – reddito imprenditori e familiari; | |
– Possibilità di detrarre massimo Euro 20.000 di valore lordo dei beni strumentali del soggetto al 31 dicembre dell’anno in corso – valevole per un quinquennio. | |
– Unica deduzione ammessa: contributi previdenziali; | |
– Soglie di ricavi e compensi massimi accettati differenziati a seconda del genere di attività:
|
|
– Esonero dall’iva nella contribuzione. | – Anche con il nuovo regime dei minimi del 2015 si ha l’esonero dall’Iva |
|