Il d.l. 2 marzo 2012, n. 16 ha modificato l’art. 19 d.P.R. n. 602 del 1973 disponendo che l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può concedergli la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a 72 rate mensili, anche di misura crescente e non più solo costante. A tale intervento va aggiunta la Direttiva della stessa Equitalia del 1° marzo 2012, con cui la Società ha ravvisato l’opportunità di elevare da 5.000 euro a 20.000 euro la soglia di debito fino alla quale la rateazione potrà essere concessa a semplice istanza di parte. Pertanto, le istanze di rateazione per importi fino a 20.000 euro dovranno essere accettate senza la necessità per il richiedente di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica.
Equitalia è da ultimo tornata sul punto con la direttiva del 7 maggio 2013 che ha ulteriormente innalzato da 20 mila a 50 mila euro la soglia d’importo per ottenere la rateazione automaticamente, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica. Per debiti oltre 50 mila euro la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica. L’Agente della riscossione analizza l’importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.
Per qualsiasi importo venga richiesto il rateizzo il numero massimo di rate è 72, fermo restando che l’importo di ciascuna rata dovrà essere pari almeno a 100 euro.