Il laboratorio ha partecipato alla consultazione pubblica sulla nuova disciplina in materia di impatto della regolamentazione inviando la seguente scheda:
– Struttura del regolamento : si propone una distinzione ai fini dell’effettuazione dell’AIR tra: a) atti che il Governo adotta in via definitiva (decreti legislativi e regolamenti); b) atti non definitivi (disegni di legge e decreti legge) ed emendamenti governativi, per i quali la procedura deve tener conto e compensare con specifiche soluzioni: i) la pressoché sicura diversità tra testo iniziale e testo definitivo, con conseguente ridotta utilità dell’AIR iniziale; ii) la difficoltà nel procedere a consultazioni pubbliche e a valutazioni approfondite con riguardo ai decreti legge e agli emendamenti governativi ai vari atti normativi, che non possono essere sottratti – come fa il documento in consultazione – a ogni analisi d’impatto, sia ordinamentale, sia economica, trattandosi in sostanza di una nuova scelta difforme da quella sottoposta ad AIR;
– Ipotesi di esclusione : a) l’ipotesi relativa agli atti in materia di sicurezza va riformulata per chiarire che l’esclusione non riguarda atti contenenti anche solo singole disposizioni incidenti sulla sicurezza; b)l’ipotesi concernente le norme transitorie ecc. non appare idonea a evitare il rischio di escludere atti rilevanti ai fini AIR;
– Cause di esenzione: a) i parametri proposti lasciano spazi troppo ampi di discrezionalità, rimettendo in definitiva a una scelta politica, e non tecnica, l’esenzione; b) ne consegue che, quanto meno, l’esenzione – che deve avere carattere eccezionale – va sempre deliberata dal Consiglio dei ministri, su parere motivato del DAGL;
– Consultazioni pubbliche: 1) la procedura bifasica appare inidonea ad assicurare trasparenza ai procedimenti decisionali per la mancanza di una regola generale sulle consultazioni “preliminari”, che restano rimesse a scelte discrezionali delle singole amministrazioni; è pertanto preferibile una procedura unitaria che, già in sede di redazione della bozza di regolamento e dell’AIR preliminare garantisca la partecipazione di tutti gli interessi coinvolti; 2) se confermata, la consultazione “finale” deve comunque avere per oggetto, oltre all’AIR preliminare, anche una bozza di articolato; 3) vanno individuate procedure generali di consultazione che prevedano, tra l’altro, un invito diretto alle authorities competenti per settore, alle università, alle associazioni imprenditoriali, alle lobby e agli enti locali interessati; 4) il parere dell’AGCM, quando per legge necessario, va allegato alla relazione finale AIR, che deve motivare eventuali soluzioni difformi;
– Agenda normativa: il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni nella programmazione, se del caso rimettendone la complessiva definizione, tramite il Capo del Governo, al Consiglio dei Ministri;
– VIR : (i) i piani di valutazione vanno coordinati dal DAGL: (ii) lo stesso Presidente del Consiglio può mettere a punto un proprio piano con particolare riferimento alle riforme strutturali e di mercato entrate in vigore da almeno cinque anni, chiamando le varie amministrazioni a realizzarlo in via prioritaria.