Per il TAR Lazio l’AGCM può impugnare gli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza senza violare la Costituzione

Per la prima volta il TAR del Lazio, con sentenza non definitiva n. 2720 del 15 marzo 2013, si è pronunciato sulle eccezioni preliminari di legittimità costituzionale dell’art. 21-bis della legge 287/1990, introdotto dall’articolo 35 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. decreto crescita), convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214. L’articolo 21-bis attribuisce all’AGCM  il potere di agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti e i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato, qualora l’amministrazione interessata non si sia conformata a un parere motivato dell’AGCM. Per il TAR, la tutela dell’interesse al corretto funzionamento del mercato richiede anche la legittimazione di un soggetto pubblico a impugnare gli atti amministrativi sopra indicati, così da assicurare effettività alle regole preordinate alla tutela della concorrenza.