Per la prima volta il TAR del Lazio, con sentenza non definitiva n. 2720 del 15 marzo 2013, si è pronunciato sulle eccezioni preliminari di legittimità costituzionale dell’art. 21-bis della legge 287/1990, introdotto dall’articolo 35 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. decreto crescita), convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214. L’articolo 21-bis attribuisce all’AGCM il potere di agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti e i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato, qualora l’amministrazione interessata non si sia conformata a un parere motivato dell’AGCM. Per il TAR, la tutela dell’interesse al corretto funzionamento del mercato richiede anche la legittimazione di un soggetto pubblico a impugnare gli atti amministrativi sopra indicati, così da assicurare effettività alle regole preordinate alla tutela della concorrenza.