Per la Corte Costituzionale lo Stato poteva istituire l’ Autorità di regolazione dei trasporti perché tutela la concorrenza

Con sentenza n. 41 del 15.3.2013 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 1, lettera a), del decreto legge 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge 27/2012, che ha istituito l’Autorità di regolazione dei trasporti. Per la Corte l’istituzione dell’Autorità non è in contrasto con l’art. 118 cost. in quanto, pur avendo attinenza con la materia del trasporto pubblico locale, persegue la finalità di promuovere la concorrenza e rientra quindi nelle materie di competenza esclusiva dello Stato ex art. 117 cost. La Corte ha inoltre considerato infondata la censura sul mancato rispetto del principio di leale collaborazione, tenuto conto che il principio non opera se lo Stato esercita la propria competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza.